LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 18
 (Istituzione e funzioni)
1. Le Commissioni per l'artigianato sono istituite e hanno sede presso ciascuna Camera di commercio della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
2. Le Commissioni provvedono:
a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo relativamente alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'A.I.A., adottando i conseguenti provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste agli articoli 14, 14 bis e 14 ter;
b) alla tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell'Albo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari);
f) allo svolgimento delle altre funzioni attribuite dalla legge.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2011
2Comma 1 sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.