Art. 14
(Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica)
1. Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge.
2.
La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'
articolo 9 del decreto legge 7/2007
, convertito dalla
legge 40/2007
, secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.
3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. e la contestuale annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese.
5. Le dichiarazioni di iscrizione, di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo.
6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 7/2011
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 4, L. R. 7/2011
3Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 79, comma 15, L. R. 7/2011
4Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 5, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 10/2014
6Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
7Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
8Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026