Art. 11
(Organico dell'impresa artigiana)
1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.
2.
In deroga a quanto previsto dal comma 1:
a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;
b) il limite degli addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.
3. Con regolamento di esecuzione sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore.
4.
Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:
a) i lavoratori assunti come apprendisti;
b) i lavoratori a domicilio di cui alla
legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.
5.
Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:
a) il titolare di impresa artigiana individuale;
b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;
d)
( ABROGATA )
e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;
f) i portatori di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative;
6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 7/2011
2Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 2, comma 8, lettera a), L. R. 14/2023
3Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Lettera f) del comma 5 sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Lettera g bis) del comma 5 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.