LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

TITOLO IV
 INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 41
 (Tipologia di incentivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale concede gli incentivi di seguito indicati:
a) finanziamenti per sostenere gli investimenti aziendali;
b) finanziamenti per l'acquisizione di servizi reali;
b bis) incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;
c)   ( ABROGATA )
d) incentivi per la formazione imprenditoriale e professionale;
e) incentivi per favorire l'occupazione;
f) incentivi per progetti speciali di sviluppo.
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
2Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 1, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 47, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 42
 (Soggetti beneficiari)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa di cui all’Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.
4.  
( ABROGATO )
(5)
5. Ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.
5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 21, comma 16, L. R. 12/2003
2Comma 6 bis interpretato da art. 32, comma 1, L. R. 18/2004
3Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 7/2011
4Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2014
5Comma 4 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 19/2015
6Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2017
7Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 42 bis
 (Aiuti alle imprese di nuova costituzione)
1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi in conto capitale secondo la regola <<de minimis>> per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi l'iscrizione all'A.I.A..
2.  
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
4Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 10, L. R. 6/2013
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
7Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 10/2014
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Comma 2 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
4Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
6Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 44
 (Modalità e misure d'intervento)
1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
1 bis. I contributi per gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente
2.  
( ABROGATO )
2 bis. Per la rendicontazione della spesa i beneficiari degli incentivi presentano la documentazione di spesa in originale ovvero in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata di una dichiarazione del beneficiario che ne attesti la corrispondenza alla documentazione originale. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali ove sia stata prodotta documentazione di spesa in copia.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 4/2005
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, L. R. 7/2011
4Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
9Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
10Comma 2 abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 44 bis
 (Interventi urbanistici ed edilizi)
1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l' articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2005
2Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO II
 Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 23, L. R. 11/2009
2Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
3Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 12/2006
2Articolo sostituito da art. 3, comma 73, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 74, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 24, L. R. 11/2009
5Comma 1 ter aggiunto da art. 14, comma 24, L. R. 11/2009
6Comma 1 .1 aggiunto da art. 2, comma 42, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
8Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina del comma 5 da art. 79, comma 20, L. R. 7/2011
2Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
3Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Comma 1 sostituito da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
4Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
5Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011
6Comma 3 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011
7Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 79, comma 21, L. R. 7/2011
8Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
CAPO III
 Locazione finanziaria
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera d), L. R. 11/2009
2Articolo abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO IV
 Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 87, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 88, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 43, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 25, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
8Parole soppresse al comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
9Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
10Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
11Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 88, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 89, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 27, L. R. 11/2009
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 43, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
6Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, L. R. 7/2011
7Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
8Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
CAPO V
 Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 52 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 32, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 7/2011
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 23, L. R. 7/2011
CAPO V bis
 Finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico
Art. 53 bis

( ABROGATO )

Note:
1Nuova partizione contenente articoli da 53 bis a 53 ter aggiunta da art. 6, comma 1, L. R. 11/2003
2Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2003
3Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 26/2005
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 11/2009
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera c), L. R. 11/2009
7Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
8Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
9Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 13/2009
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 52, comma 1, L. R. 13/2009
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 19, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 14, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
13Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 3/2015
14Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
Art. 53 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2003
2Comma 2 sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 18/2004
3Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 2, L. R. 18/2004
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 32, comma 3, L. R. 18/2004
5Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 32, comma 3, L. R. 18/2004
6Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 26/2005
7Articolo sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 7/2011
8Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015
CAPO VI
 Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura
Art. 54
 Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.
1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per le seguenti iniziative:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
b) acquisto di arredi e attrezzature.
(5)
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 54 da art. 16, comma 1, L. R. 18/2003
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 2, L. R. 18/2003
3Comma 1 sostituito da art. 16, comma 3, L. R. 18/2003
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
5Parole soppresse al comma 2 da art. 56, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO VII
 Finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti
Art. 55
 (Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Parole soppresse al comma 2 da art. 57, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO VII bis
 Contributi per sostenere l'ammodernamento tecnologico
Art. 55 bis
 (Contributi per l'ammodernamento tecnologico)
1. Per sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 55 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
CAPO VIII
 Incentivi per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione e per la diffusione e promozione del commercio elettronico
Art. 56
 (Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi nel limite massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:
a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere;
c bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all' articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 17, L. R. 12/2003
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, lettera c), L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3Parole sostituite alla lettera c bis) del comma 1 da art. 58, comma 1, L. R. 7/2011
4Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 9, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
Art. 57
 (Diffusione e promozione del commercio elettronico)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.
2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.
3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:
a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
d) promozione del sito elettronico.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Comma 4 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO IX
 Agevolazioni all'accesso al credito
Art. 58
 (Consorzi di garanzia fidi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo e l'attività di consorzi o società consortili anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese associate da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.
2. Ai consorzi di cui al comma 1, di seguito denominati "Congafi", possono essere associati la Camera di commercio territorialmente competente e banche.
3. I Congafi possono anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 59
 (Finanziamenti ai Congafi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:
a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;
b) lo statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
c) lo statuto , l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'Assessore competente;
d) sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente.
(1)
2.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007 , con effetto dall'1/1/2007.
3Comma 2 abrogato da art. 61, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 60
 (Consorzio di secondo grado)
1. I Congafi possono costituire un consorzio o una società consortile, anche in forma cooperativa, a carattere regionale, volto a convalidare la loro capacità operativa attraverso l'attenuazione dei rischi della loro attività istituzionale.
2. Il soggetto di cui al comma 1 può anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza e coordinamento dell'attività dei Congafi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1.
4. Il consorzio di cui al comma 1 può essere beneficiario di fondi regionali, statali e comunitari, anche connessi con i fondi strutturali europei e aventi lo scopo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese artigiane (PMI).
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 18/2003
Art. 60 bis
 (Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)
1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:
a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 4/2014 . Per la definizione di imprese artigiane di piccolissime dimensioni, si veda quanto disposto all'art. 42, comma 5 bis, della presente legge.
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 15/2020
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 15/2020
CAPO X
 Incentivi per la successione nell'impresa
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3Parole sostituite al comma 2 da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4Comma 2 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5Comma 2 sostituito da art. 3, comma 10, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 62
 (Successione nell'impresa)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione d'impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le iniziative finanziabili sono stabilite con regolamento di cui all'articolo 75.
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Comma 3 abrogato da art. 63, comma 1, L. R. 7/2011
3Comma 2 sostituito da art. 3, comma 11, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 4/2013
CAPO XI
 Agevolazioni inerenti l'imposta regionale sulle attività produttive
Art. 63
 (Riduzione delle aliquote)
1. La legge finanziaria regionale prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'A.I.A. nelle seguenti misure:
a) 1 per cento per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 ;
b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.
2. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone montane ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta a decorrere dal primo insediamento.
3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1 spetta per la durata del periodo di insediamento sino a un massimo di cinque periodi d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano secondo la regola comunitaria del "de minimis".
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 16, L. R. 1/2004 , con effetto dall'1/1/2004.
Art. 64
 (Contributi in forma di credito d'imposta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane e loro consorzi aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale contributi nella forma del credito d'imposta, da far valere ai fini dell'IRAP, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 , e secondo le modalità procedurali di cui all' articolo 6 della medesima legge regionale 4/2000 .
2. I soggetti ammissibili ad incentivi in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o finanziamento agevolato per le iniziative previste dalla presente legge, possono richiedere, all'atto di presentazione della domanda, la concessione del contributo nella forma del credito d'imposta ai sensi del comma 1, ferma restando la stessa intensità d'aiuto.
3. L'ammontare complessivo dei contributi in forma di credito d'imposta non può superare l'importo fissato annualmente con decreto dell'Assessore alle finanze.
CAPO XII
 Formazione e occupazione
Art. 65
 (Formazione per la nuova imprenditorialità)
1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale, anche individualizzati, da realizzarsi a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.
2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con le botteghe scuola, con imprese operanti nel settore da almeno cinque anni e con l'impresa di cui il soggetto intende diventare titolare.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 66
 (Informazioni, orientamento e animazione)
1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.
2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:
a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;
b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;
c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;
d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.
3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72.
3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Comma 1 sostituito da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
4Comma 3 bis aggiunto da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 66, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Articolo abrogato da art. 66, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 68 bis
 (Interventi a sostegno dell'EBIART)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) finanziamenti ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi e i loro dipendenti.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati modalità e criteri per l'assegnazione, anche in via anticipata, dei finanziamenti di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 12, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.