LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 75
 (Regolamenti d'esecuzione)
1. Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 42 bis, 45, 50, 51, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis, 61, 62, 64, 71 e 72.
2. Ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 7/2000 , i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi, selezionati tramite procedure a evidenza pubblica.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 18/2003
2Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 4/2014
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.