LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 72 ter
 (Fondo CATA per gli incentivi alle imprese)
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3, è istituito il Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di seguito denominato Fondo.
2. Con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo. Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio, alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell’anno precedente.
3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, commi 3 e 3 bis, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi nonché, sulla base del rendiconto da presentarsi con le modalità previste con le direttive di cui all’articolo 72 bis, comma 4, il rimborso integrale delle spese anticipate dal CATA per il pagamento dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni d’esame di cui agli articoli 26, comma 5 e 28, comma 7.
4. Nel Fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 26, L. R. 7/2011
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 3 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 12, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 4, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 8, lettera b), L. R. 14/2023