LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 72 bis
 (Delega di funzioni al CATA)
1. È delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega.
2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.
3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;
b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;
c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;
c bis) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 55 bis;
d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);
e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);
f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);
g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);
h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;
h bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;
i)   ( ABROGATA )
j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62;
j bis) contributi a favore dei birrifici artigianali di cui all' articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia).
3 bis. Sono delegati al CATA gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 28, comma 1, per l'ottenimento della qualificazione professionale, rispettivamente, di estetista e di acconciatore.
4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dei commi 3 e 3 bis. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 3 sono emanate entro i termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 75 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATA finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 e dalle direttive di cui al comma 4.
4 ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011 . Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2012, come previsto dall'art. 79, c. 25 della medesima legge regionale 7/2011.
2Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 27, L. R. 7/2011
3Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Lettera a ante) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 18/2011
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 39, comma 2, L. R. 4/2013
10Comma 3 sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 4/2013
11Integrata la disciplina del comma 3 da art. 39, comma 3, L. R. 4/2013
12Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 21/2013
13Lettera h bis) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 4/2014
14Lettera i) del comma 3 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 10, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
16Comma 4 sostituito da art. 2, comma 10, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
17Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 19, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
18Lettera j bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 41, L. R. 14/2018