LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 64
 (Contributi in forma di credito d'imposta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane e loro consorzi aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale contributi nella forma del credito d'imposta, da far valere ai fini dell'IRAP, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 , e secondo le modalità procedurali di cui all' articolo 6 della medesima legge regionale 4/2000 .
2. I soggetti ammissibili ad incentivi in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o finanziamento agevolato per le iniziative previste dalla presente legge, possono richiedere, all'atto di presentazione della domanda, la concessione del contributo nella forma del credito d'imposta ai sensi del comma 1, ferma restando la stessa intensità d'aiuto.
3. L'ammontare complessivo dei contributi in forma di credito d'imposta non può superare l'importo fissato annualmente con decreto dell'Assessore alle finanze.