Art. 37
(Responsabile di panificazione)
1. Il responsabile di panificazione è il titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d’opera o dipendente dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto.
2. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
3.
Al responsabile di panificazione è richiesto il possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
a) essere stato titolare o socio prestatore d'opera di imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione, ai sensi della disciplina previgente;
b) essere stato titolare o socio prestatore d’opera, dipendente o collaboratore di imprese di panificazione, prestando attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a dodici mesi nel quinquennio antecedente la presentazione della Scia, da comprovarsi in base a idonea documentazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 7/2011
2Comma 4 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
6Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 3/2015