LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 3
 (Funzioni delegate alle Camere di commercio)
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato A.I.A., sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, presso ogni Camera di commercio sono istituiti la Commissione per l'artigianato e l'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane. Gli addetti dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane sono individuati fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.
3. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 79, comma 1, L. R. 7/2011
4Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.