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Legge regionale 22 aprile 2002, n. 11

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/05/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 5.164,57 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 51.645,69 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6854 (2.1.158.2.06.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - spese correnti - con la denominazione "Contributi all'Università degli studi di Udine per l'istituzione e gestione della Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV)" e con lo stanziamento di euro 51.645,69 per l'anno 2002.
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di euro 154.937,07 per l'anno 2002, di cui euro 51.645,69 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e di euro 103.291,38 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone animali, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6805 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - spese correnti - con la denominazione "Contributi all'ERSA per l'attuazione dei programmi d'intervento riguardanti la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale" e con lo stanziamento di euro 154.937,07 per l'anno 2002.
5. All'onere complessivo di euro 258.228,45 per l'anno 2002 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 25, L. R. 14/2003
2Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007