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Legge regionale 22 aprile 2002, n. 11

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/05/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 7
 (Programmi d'intervento)
1. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare relativamente alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale; determina, altresì, i criteri d'accesso ai benefici, le misure degli incentivi e le relative modalità di attuazione.
2. Con i programmi d'intervento di cui al comma 1 la Regione:
a) favorisce le iniziative, pubbliche e private, che tendono a conservare la biodiversità autoctona e a diffondere la conoscenza e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;
b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;
d) promuove e sostiene la divulgazione, la formazione e l'informazione relative alla conoscenza della biodiversità agricola e forestale;
e) diffonde l'uso e la valorizzazione dei prodotti derivanti dalle razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni.

3. I programmi d'intervento sono attuati dall'ERSA e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 28, lettera d), L. R. 15/2014