<<1 bis. È definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi e agli Enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.
1 ter. Sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alle rispettive competenze riservate dalla legge:
a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
b) i criteri generali di organizzazione degli uffici;
c) il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.>>.