LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 17
 (Modalità di assunzione e lavoro interinale)
1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possono avvenire mediante:
a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego;
b) utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

2. Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato sono regolati da apposito disciplinare emanato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale nel rispetto delle esigenze di snellimento delle procedure e reperimento di risorse qualitativamente elevate.
4. In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono continuare ad essere utilizzate, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988. Ai fini delle assunzioni in sostituzione di dipendenti con profilo professionale di segretario didattico e consigliere didattico, si fa riferimento, rispettivamente, alle graduatorie per il profilo professionale di segretario amministrativo e di consigliere giuridico-amministrativo-legale.
5. In relazione al disposto di cui al presente articolo la denominazione del capitolo 550 del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 va modificata, a decorrere dall'anno 2001, con l'inserimento, dopo le parole <<contratti regolati dalle norme sull'impiego privato,>> delle parole <<nonché a quello assunto con le modalità previste dalla legge 196/1997,>>.