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Indice:
L.R. n. 10/2002
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
CAPO II
Art. 6
CAPO III
Art. 7
Art. 8
CAPO IV
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
CAPO V
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Leggi regionali
Legge regionale
27 marzo 2002
, n.
10
Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 04/04/2002 N. 005.
Data di entrata in vigore:
19/04/2002
Allegati:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Materia:
120.05
-
Personale regionale
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 15
(Trattamento economico del personale vincitore degli scrutini ai sensi della
legge regionale 11/1990
)
1.
Al personale di cui all'
articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997
, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della
legge regionale 11/1990
, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'
articolo 25 della legge regionale 18/1996
con la decorrenza indicata dal medesimo
articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997
. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla
legge regionale 53/1981
, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.
2.
Al personale di cui all'
articolo 15 della legge regionale 20/1996
, qualora inquadrato nella qualifica superiore, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'
articolo 25 della legge regionale 18/1996
con decorrenza ed effetto dalla data di inquadramento nella qualifica medesima. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla
legge regionale 53/1981
, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data dell'inquadramento.
3.
Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 1 e 2 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella "C" allegata alla
legge regionale 53/1981
, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.
4.
Al personale indicato al comma 1 non si applica l'
articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33
.
(1)
Note:
1
Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 18, L. R. 20/2002
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative