LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 15
 (Trattamento economico del personale vincitore degli scrutini ai sensi della legge regionale 11/1990)
1. Al personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 11/1990, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.
2. Al personale di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/1996, qualora inquadrato nella qualifica superiore, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con decorrenza ed effetto dalla data di inquadramento nella qualifica medesima. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data dell'inquadramento.
3. Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 1 e 2 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella "C" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.
4. Al personale indicato al comma 1 non si applica l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 18, L. R. 20/2002