LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 13
 (Esclusione dalle procedure e periodo di prova)
1. La competente Commissione giudicatrice provvede all'esclusione dei candidati partecipanti ai concorsi di cui agli articoli 9 e 11 ritenuti inidonei allo svolgimento di mansioni della qualifica superiore in base ad una valutazione negativa del dipendente interessato predisposta dal Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo preposto alla struttura cui risulta in servizio il dipendente.
2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione il Direttore competente redige la valutazione negativa e la trasmette al dipendente interessato che nei successivi dieci giorni provvede a presentare osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Direttore competente provvede a trasmettere la valutazione negativa e le osservazioni del dipendente alla Commissione giudicatrice competente, ove non ritenga di ritirare il precedente giudizio negativo alla luce delle osservazioni presentate.
3. La valutazione negativa del Direttore competente deve essere ampiamente motivata e circostanziata in relazione all'attività di servizio prestata dal candidato.
4. Ogni altra modalità inerente l'individuazione del Direttore competente a redigere la valutazione negativa viene disciplinata dai bandi di concorso per le procedure di cui all'articolo 9 e da apposita circolare predisposta dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per la procedura di cui all'articolo 11.
5. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 6, comma 17, L. R. 20/2002