LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 12
 (Accesso alla qualifica di segretario maresciallo forestale)
1. In relazione alla perdurante carenza di organico nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale e attesa l'urgenza dell'Amministrazione regionale di disporre a ogni effetto e con immediatezza di personale in possesso della suddetta qualifica onde soddisfare le esigenze operative del Corpo forestale regionale, il personale del ruolo unico regionale con qualifica di coadiutore-guardia, profilo professionale guardia del Corpo forestale regionale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo di almeno due anni l'incarico di responsabile di Stazione forestale e che, alla medesima data, continui a svolgere il predetto incarico, viene inquadrato nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito corso di formazione, ed hanno effetto, ai fini giuridici dall'1 gennaio 1998, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico qualora successiva e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo.
3. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di coadiutore guardia e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di segretario maresciallo e lo stipendio iniziale della qualifica di coadiutore guardia.
4. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla presente legge.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 20/2002