LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Principi e finalità)
1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia definisce nuovi criteri di organizzazione dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali, finalizzati al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, avviando un processo di ampia delegificazione ai fini dello snellimento delle procedure per un adeguato e più rapido adattamento alle esigenze dell'attività amministrativa della Regione alla comunità regionale.
2. Nell'ambito del principio della separazione dei compiti, si provvede a una migliore e più chiara definizione di quelli riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla attuazione e gestione amministrativa, prevedendo specifici momenti di verifica e valutazione dell'attività della dirigenza e della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
3. Per favorire effettivi cambiamenti in termini di efficienza ed efficacia, nonché il perfezionamento del processo di privatizzazione del rapporto di impiego, teso a favorire momenti di responsabilizzazione, premiando incrementi di qualità e produttività e penalizzando disfunzioni e ritardi, si provvede altresì ad adottare le necessarie determinazioni volte alla soluzione delle problematiche pendenti in materia di mobilità verticale interna del personale e alla valorizzazione della professionalità e dell'esperienza del personale medesimo.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono il fine di delineare una Regione sempre più orientata a compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e a una progressiva dismissione di quelli connessi alla gestione e all'amministrazione diretta da trasferirsi o delegarsi agli Enti locali, con conseguente progressiva riduzione dell'organico regionale.