LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CAPO V
 Disposizioni finali
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1Articolo disapplicato dall'art. 6 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, Area non dirigenziale, documento stralcio, a decorrere dal 7 gennaio 2004, pubblicato nel B.U.R. 28/1/2004, n. 4.
2Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 4/2004
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 14, comma 49, L. R. 17/2008
4Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 14, comma 50, L. R. 17/2008
5Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 14, comma 51, L. R. 17/2008
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1L'aggiunta di parole prevista dal comma 2 deve ritenersi priva di effetto in quanto incidente su disposizione gia' abrogata.
2Commi 1 e 2 abrogati a decorrere dal 19 aprile 2002 con D.G.R. 1060/2002 pubblicata nel B.U.R. n. 16 dd. 17/04/2002, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
3Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 21

( ABROGATO )

(2)
Note:
1 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
Art. 26
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli dal 34 al 43 bis della legge regionale 7/1988.
Note:
1Le abrogazioni operate dal presente articolo devono ritenersi prive di effetto in quanto incidono su norme gia' abrogate dalla L.R. 10/2001.
Art. 27
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, e alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni successivi, i cui stanziamenti sono in parte incrementati, per gli importi e con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati:
a) U.P.B. 52.2.4.1.1. - capitolo 550 - complessive lire 3.418 milioni, suddivisi in ragione di lire 716 milioni per l'anno 2000 e lire 1.326 milioni per l'anno 2001 e lire 1.376 milioni per l'anno 2002;
b) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - complessive lire 484 milioni, suddivisi in ragione di lire 114 milioni per l'anno 2000 e lire 185 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
c) U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9637 - complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
d) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - che presenta sufficiente disponibilità; capitolo 9631 il cui stanziamento presenta esubero di disponibilità e viene pertanto ridotto con il comma 5 a copertura degli incrementi di cui alle lettere precedenti e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituiti rispettivamente dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663, con riferimento al capitolo 587 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - con la denominazione <<Spese per la consulenza di società specializzate per la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti>> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.654 del precitato stato di previsione della spesa - nella cui denominazione sono soppresse le parole <<Nucleo di verifica>> - con riferimento allo stanziamento del capitolo 581 del Documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, comma 6, 10, comma 7, 11, comma 6, e 25, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che presenta sufficiente disponibilità.
4. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 571 che si istituisce - a decorrere dall'anno 2001 - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale - con la denominazione <<Spese per il corso di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2001.
5. All'onere complessivo di lire 4.552 milioni suddiviso in ragione di lire 830 milioni per l'anno 2000 e lire 1.861 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9631 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.