LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CAPO III
 Dirigenza regionale
Art. 7
 (Modifiche alle leggi regionali 18/1996 e 8/2000 in materia di dirigenza regionale)
1.
L'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 47
 
1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1 sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore regionale, direttore di Ente regionale;
b) direttore di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, direttore di Servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di direttore regionale comporta la preposizione ad una Direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento di incarichi per compiti ispettivi e speciali servizi tra i quali quelli previsti dall'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 8/2000.
4. Al fine di conseguire il necessario coordinamento delle attività delle strutture direzionali nell'ambito dei singoli dipartimenti, la Giunta regionale può assegnare le funzioni di coordinatore del dipartimento ad un dirigente con incarico di direttore regionale. Il coordinatore del dipartimento, in aggiunta ai compiti derivanti dall'incarico di direttore regionale, sovrintende e coordina le attività di attuazione dei programmi secondo le direttive generali impartite dalla Giunta regionale, con riferimento alle aree omogenee interessate dalle politiche di intervento regionale, onde corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'apparato e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. A tali fini i coordinatori dei dipartimenti curano, in particolare, il coordinamento attuativo dei progetti elaborati in sede settoriale.
5. Il coordinatore del dipartimento, al fine di assicurare l'indirizzo unitario programmatorio, legislativo ed amministrativo-gestionale, nonché la costante informazione con riguardo alle materie aggregate all'interno di ciascun dipartimento, provvede in particolare a:
a) svolgere all'interno del dipartimento funzioni di impulso e proposta per l'attuazione delle direttive della Giunta regionale;
b) convocare periodicamente i direttori delle strutture facenti parte del dipartimento, al fine di esaminare e coordinare gli atti di rispettiva competenza per l'attuazione delle politiche di intervento regionale nelle singole aree omogenee afferenti al dipartimento medesimo;
c) esercitare funzioni sostitutive sugli atti dei direttori delle singole Direzioni regionali.

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità del coordinamento interdipartimentale al fine di garantire l'organicità dell'azione amministrativa sotto il profilo ordinamentale, gestionale e finanziario.
7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite la Giunta regionale, in attesa delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, può attribuire al coordinatore del dipartimento un'indennità più elevata rispetto a quelle spettanti in relazione all'incarico di direttore regionale.
8. Il numero degli incarichi di cui al comma 2 è stabilito con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter.>>.

2. 
( ABROGATO )
(3)
3. L'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, sono abrogati.
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Le abrogazioni di cui al comma 3 devono ritenersi prive di effetto in quanto incidono su norme gia' abrogate dalla L.R. 10/2001.
2L'abrogazione di cui al comma 6 deve ritenersi priva di effetto in quanto incide su norma gia' abrogata dalla L.R. 10/2001.
3 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
4Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
5Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
2Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
3Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
5Comma 4 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
6Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
7Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
8Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 8/2005
9Comma 9 abrogato da art. 7, comma 45, lettera f), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
10Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.