LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia definisce nuovi criteri di organizzazione dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali, finalizzati al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, avviando un processo di ampia delegificazione ai fini dello snellimento delle procedure per un adeguato e più rapido adattamento alle esigenze dell'attività amministrativa della Regione alla comunità regionale.
2. Nell'ambito del principio della separazione dei compiti, si provvede a una migliore e più chiara definizione di quelli riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla attuazione e gestione amministrativa, prevedendo specifici momenti di verifica e valutazione dell'attività della dirigenza e della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
3. Per favorire effettivi cambiamenti in termini di efficienza ed efficacia, nonché il perfezionamento del processo di privatizzazione del rapporto di impiego, teso a favorire momenti di responsabilizzazione, premiando incrementi di qualità e produttività e penalizzando disfunzioni e ritardi, si provvede altresì ad adottare le necessarie determinazioni volte alla soluzione delle problematiche pendenti in materia di mobilità verticale interna del personale e alla valorizzazione della professionalità e dell'esperienza del personale medesimo.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono il fine di delineare una Regione sempre più orientata a compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e a una progressiva dismissione di quelli connessi alla gestione e all'amministrazione diretta da trasferirsi o delegarsi agli Enti locali, con conseguente progressiva riduzione dell'organico regionale.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
2Comma 5 disapplicato dall'art. 6 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, Area non dirigenziale, documento stralcio, a decorrere dal 7 gennaio 2004, pubblicato nel B.U.R. 28/1/2004, n. 4.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 63, comma 3, L. R. 16/2002
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4
 (Controllo di gestione e formazione professionale)
1. La Regione si dota di un sistema di controllo interno di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attività di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Le modalità operative del sistema di controllo di gestione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/1996, dopo le parole <<sistema organizzativo regionale>>, sono aggiunte le seguenti: <<, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato>>.
Art. 5
 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, istitutivi, rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.
2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) favorire strumenti ed assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali, avuto anche riguardo ai principi di cui all'articolo 1;
c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso ad un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario in corso, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. 
( ABROGATO )
(2)
6. 
( ABROGATO )
(3)
7. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
2Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
3Comma 6 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
4Comma 7 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.