LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 9
 (Mobilità verticale interna)
1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di riforma dell'impiego regionale di cui alla legge regionale 18/1996, anche nell'ottica del riordino organizzativo dell'apparato regionale, nonché di garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell'attività lavorativa, anche a fronte delle accresciute competenze acquisite dalla Regione, con le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 10 e 11, aventi carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale interna del personale regionale, tenuto conto anche delle oggettive circostanze che ne hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale.
2. Le procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, per la decorrenza 1 gennaio 1992, vengono disciplinate dal presente articolo che le sostituisce integralmente.
3. In via eccezionale e transitoria con il presente articolo viene inoltre disciplinato l'accesso alle qualifiche funzionali di coadiutore-guardia, segretario-maresciallo, consigliere e funzionario per la decorrenza 1 gennaio 1998 mediante procedure selettive basate su di un concorso per titoli e sulla valutazione preventiva di cui all'articolo 13, comma 1.
4. I posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono quelli già fissati dalla tabella A riferita all'articolo 2 della legge regionale 17/1992; con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998 sono messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, i posti vacanti alla data del 31 dicembre 1997 nelle misure percentuali del 50 per cento per la qualifica funzionale di funzionario, del 60 per cento per la qualifica funzionale di consigliere, dell'80 per cento per la qualifica funzionale di segretario-maresciallo e del 90 per cento per la qualifica funzionale di coadiutore-guardia. I posti disponibili, ma non assegnati nello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli disponibili, ma non assegnati, per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1998, nei medesimi profili professionali.
5. I concorsi di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono espletati con la valutazione dei seguenti titoli:
a) anzianità di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a 5 anni valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 9 punti);
b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre, qualora non richiesto quale requisito ai sensi del comma 11 (punti 20); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza nella qualifica di consigliere; per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale consigliere didattico, per titolo di studio si intende qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere c) e d));
c) possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di coadiutore-guardia e segretario-maresciallo e relativi profili professionali ai quali si concorre (punti 25) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e d));
d) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza (punti 10); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e c));
e) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9); (titolo non valutabile per l'accesso al profilo professionale di maresciallo del CFR);
f) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 1);
g) con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-lauream con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di accesso, qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo ai sensi del comma 11 (fino ad un massimo di punti 1 e di punti 0,5 per ciascun titolo);
h) incarico di responsabile e di vice responsabile di una stazione forestale formalmente attribuito (punti 2,5 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 35 per l'incarico di responsabile; punti 0,50 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi fino ad un massimo di punti 7 per l'incarico di vice responsabile); (titolo valutabile per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale di maresciallo del CFR).

6. Le Commissioni giudicatrici, in numero pari alle qualifiche funzionali messe a concorso, sono nominate con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, e in particolare le stesse sono composte da un dipendente regionale, con funzioni di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.
7. Le procedure concorsuali vengono effettuate progressivamente iniziando dalla decorrenza 1 gennaio 1992 e proseguendo con la decorrenza 1 gennaio 1998; vanno pertanto presentate domande di ammissione distinte in relazione a ciascuna decorrenza.
8. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data della decorrenza giuridica del passaggio alla qualifica superiore e alla data di scadenza del termine ultimo fissato dai bandi per la presentazione delle domande.
9. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere e segretario-maresciallo i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore di almeno cinque anni con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.
10. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi, a domanda, i dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso e agente tecnico con anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni maturata anche complessivamente nelle due qualifiche funzionali con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.
11. Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.
12. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale superiore previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio richiesto, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.
13. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti dai candidati alle date del 31 dicembre 1991 e 31 dicembre 1997 per i concorsi di cui ai commi 2 e 3.
14. Le Commissioni giudicatrici dispongono di 61 punti per la valutazione dei titoli di cui al comma 5 (punti 84 per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del CFR); la valutazione complessiva, riferita ad ogni singola decorrenza, risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte in relazione alle singole decorrenze di cui ai commi 2 e 3, suddivise per singole qualifiche e profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto.
15. La Giunta regionale approva le graduatorie degli idonei e dichiara i vincitori dei concorsi. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.
16. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e di cui all'articolo 23 della legge regionale 17/1992 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
17. Le guardie del Corpo forestale regionale e le guardie ittiche che conseguono la promozione alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale, rispettivamente, di maresciallo del CFR e di maresciallo ittico, sono tenute a superare un apposito corso di formazione.
18. Sono comunque esclusi dalla partecipazione ai concorsi con decorrenza 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 i dipendenti che abbiano riportato, rispettivamente nei bienni antecedenti alle date di riferimento, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.
19. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata dai bandi di concorso; il bando di concorso per la decorrenza 1 gennaio 1998 non può essere emanato prima della conclusione del concorso con decorrenza 1 gennaio 1992.
20. Il personale di ruolo che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, può chiedere di partecipare a detti concorsi.
21. Al fine di disporre di nuove figure professionali rispondenti all'esigenza di migliorare in termini qualitativi e tecnologici il livello dei servizi forniti dall'Amministrazione regionale, in via eccezionale e transitoria, con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998, sono messi a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nelle qualifiche funzionali e profili professionali di seguito indicati: funzionario informatico, funzionario conservatore dei beni culturali, funzionario archivista, funzionario chimico, consigliere informatico, consigliere conservatore dei beni culturali, consigliere archivista, consigliere chimico, segretario informatico, segretario assistente sanitario e coadiutore autista. I relativi bandi di concorso regolano, in via transitoria, i titoli ritenuti idonei per l'accesso ai concorsi nelle sopra citate qualifiche funzionali e profili professionali. Il personale vincitore dei concorsi per l'accesso alla qualifica superiore nei profili professionali di cui al presente comma, nelle more della definizione della declaratoria delle relative mansioni, svolge, in via transitoria, le mansioni proprie del profilo professionale ritenuto più attinente avuto riguardo all'esperienza professionale maturata presso l'Amministrazione regionale.
22. Le graduatorie riferite alla decorrenza 1 gennaio 1998 conservano validità sino al 1 luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000; a tal fine i candidati aventi titolo alla decorrenza 1 gennaio 1998, partecipano ai concorsi anche qualora non risulti, per la qualifica e il profilo professionale di accesso, alcun posto disponibile per la suddetta decorrenza. Il conseguimento della qualifica superiore, subordinato alla presenza in servizio alla data dei decreti di nomina, avviene con decorrenza dall'1 luglio 2000 ai fini giuridici e alla data del decreto di nomina ai fini economici.
23. Gli articoli 12 e 40 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, sono abrogati.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002
3Parole soppresse al comma 15 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002
4Parole soppresse al comma 17 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002
5Parole soppresse al comma 22 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002