LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 6
 (Fonti)
1. All'articolo 3 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.>>;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. È definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi e agli Enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.
1 ter. Sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alle rispettive competenze riservate dalla legge:
a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
b) i criteri generali di organizzazione degli uffici;
c) il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.>>.


2.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 18/1996, è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 
1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) organizzazione degli uffici per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, eliminando le duplicazioni funzionali;
c) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali relative all'organizzazione interna degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro;
d) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 3 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili, espressamente indicate dalle medesime.>>.

3. 
( ABROGATO )
(3)
4.
L'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
 
1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzatorie primarie, fondamentali e continue.
2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.
3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.>>.

5. 
( ABROGATO )
(2)
6. 
( ABROGATO )
(4)
7. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter, della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 1.
8. Qualora i termini di cui al comma 7 decorrano infruttuosamente, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro sette giorni dalla decorrenza dei termini. Qualora non vi sia alcuna comunicazione formale delle ragioni attinenti al mancato rispetto dei termini di cui al comma 7, la legge regionale 7/1988 si intende priva di efficacia, con esclusione degli articoli dal 20 al 27 della medesima legge regionale 7/1988.
Note:
1L'abrogazione di cui al comma 6, lettera a), deve ritenersi priva di effetto in quanto incide su norma gia' abrogata dalla L.R. 10/2001.
2Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
3Comma 3 abrogato da art. 14, comma 51, L. R. 22/2010
4Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.