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Indice:
L.R. n. 10/2002
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
CAPO II
Art. 6
CAPO III
Art. 7
Art. 8
CAPO IV
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
CAPO V
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Leggi regionali
Legge regionale
27 marzo 2002
, n.
10
Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 04/04/2002 N. 005.
Data di entrata in vigore:
19/04/2002
Allegati:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 17
(Modalità di assunzione e lavoro interinale)
1.
Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possono avvenire mediante:
a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego;
b) utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.
2.
Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196
.
3.
I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato sono regolati da apposito disciplinare emanato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale nel rispetto delle esigenze di snellimento delle procedure e reperimento di risorse qualitativamente elevate.
4.
In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono continuare ad essere utilizzate, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 44/1988
. Ai fini delle assunzioni in sostituzione di dipendenti con profilo professionale di segretario didattico e consigliere didattico, si fa riferimento, rispettivamente, alle graduatorie per il profilo professionale di segretario amministrativo e di consigliere giuridico-amministrativo-legale.
5.
In relazione al disposto di cui al presente articolo la denominazione del capitolo 550 del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 va modificata, a decorrere dall'anno 2001, con l'inserimento, dopo le parole <<contratti regolati dalle norme sull'impiego privato,>> delle parole <<nonché a quello assunto con le modalità previste dalla
legge 196/1997
,>>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative