LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 14
 (Personale assunto a contratto o in posizione di comando)
1. Il personale assunto, mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 72 della legge regionale 1/1998, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e purché in servizio alla data dell'inquadramento. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 35/1995 per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo.
2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di un esame-colloquio, da espletarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo le modalità e i criteri di svolgimento che sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
3. Sono esonerati dall'effettuazione del predetto esame-colloquio coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, nella medesima qualifica funzionale per cui è previsto l'inquadramento.
4. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2003.
5. 
( ABROGATO )
(1)
6. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
7. Sino al verificarsi dell'inquadramento di cui al presente articolo, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale.
8. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.
9. Al personale regionale inquadrato ai sensi del presente articolo viene riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo.
10. Il servizio di cui al comma 9, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo, viene valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.
11. Il personale del Comune di San Pietro al Natisone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31/1997, in posizione di comando presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, può essere inquadrato, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza alla suddetta data, secondo le equiparazioni di cui alla tabella riportata all'allegato "B".
12. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche rivestite presso il Comune.
13. Al personale di cui al comma 11 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;
b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per "stipendio in godimento al 31 dicembre 1982" e per "stipendio iniziale" si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

14. Al personale inquadrato ai sensi del comma 11 è attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988, per "maturato in godimento" si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 13, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
15. Al medesimo personale viene altresì corrisposto, dalla data di inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, l'assegno di cui all'articolo 2, comma 2, del documento stralcio al Contratto collettivo di lavoro del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1998-2001, area non dirigenziale, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21 gennaio 2000.
16. L'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e la somma dello stipendio determinato ai sensi dei commi 13 e 14 e l'assegno di cui al comma 15 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.
17. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 11, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:
segretario2
agente tecnico1
TOTALE3


18.
L'articolo 1 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 
1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica Amministrazione o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.>>.

Note:
1Comma 5 abrogato da art. 11, comma 7, L. R. 20/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 9/2019