LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 11
 (Accesso alla qualifica di consigliere)
1. Onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza di personale laureato, con qualifica funzionale di consigliere, nonché per razionalizzare l'impiego delle risorse umane interne, l'Amministrazione regionale espleta, in via straordinaria e urgente, un concorso per soli titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere riservato ai dipendenti regionali di ruolo, in possesso del diploma di laurea e, ove richiesto, del relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, appartenenti alla qualifica di segretario e coadiutore. Detti requisiti devono essere posseduti entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della partecipazione al concorso, salva comunque la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, i dipendenti regionali in ruolo devono possedere, in relazione al profilo professionale di accesso, uno dei titoli di studio indicati nell'allegato "A" o loro equipollenti.
3. Ai fini della partecipazione al presente concorso i dipendenti interessati presentano, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, domanda in carta semplice corredata di certificato attestante il punteggio conseguito nel diploma di laurea, ai fini della predisposizione delle graduatorie di cui al comma 8, indirizzata alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale. Ciascun candidato può presentare domanda per l'accesso ad un unico profilo professionale, che deve essere indicato nella domanda medesima a pena di esclusione. Dalla domanda deve risultare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. La domanda deve indicare cognome e nome, data e luogo di nascita del candidato, nonché deve essere sottoscritta in forma autografa dal medesimo, a pena di nullità. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.
4. Costituiscono titoli valutabili:
a) superamento di esami professionali di Stato e di corsi universitari post-lauream con esame finale, in materie attinenti il profilo professionale di accesso e qualora non richiesti come requisito per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 2 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 10);
b) servizio di ruolo prestato presso l'Amministrazione regionale o altre pubbliche Amministrazioni nelle qualifiche di segretario o coadiutore o in qualifiche o livelli equiparati:
1) segretario: punti 0,70 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
2) coadiutore: punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni; punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni in altra qualifica presso l'Amministrazione regionale;
c) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, per corso concorso, per selezioni o prove di idoneità (segretario: punti 20; coadiutore: punti 15); il punteggio è ridotto alla metà qualora il conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza sia avvenuto per effetto di concorso per soli titoli ovvero per effetto di scrutinio per merito comparativo;
d) incarichi di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio o di altre strutture organizzative periferiche, di componente di gruppi di lavoro formalmente costituiti, di ufficiale rogante aggiunto, di funzionario delegato e di commissario ad acta per periodi continuativi superiori a sei mesi (con riferimento ad ogni incarico punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 12).

5. Tutti i titoli devono essere posseduti dal candidato entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Il candidato deve predisporre un elenco dei titoli di cui al comma 4, da allegare alla domanda. Non vengono presi in considerazione i titoli non risultanti espressamente dal succitato elenco titoli. I titoli di cui al medesimo comma 4, qualora non siano già acquisiti al fascicolo personale tenuto dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, devono essere allegati alla domanda, in originale, in copia autentica ovvero autocertificati nelle forme di legge. I titoli non comprovati dal candidato o non acquisiti al fascicolo personale non sono valutati.
6. La valutazione dei titoli è effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, e, in particolare, la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzione di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti della Commissione giudicatrice esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.
7. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede a trasmettere alla Commissione giudicatrice l'elenco dei titoli di cui al comma 4, posseduti dai candidati.
8. La Commissione giudicatrice, una volta ultimata la valutazione dei titoli, forma le graduatorie suddivise per profili professionali sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 4. Nei casi di parità di punteggio viene data preferenza al candidato di qualifica superiore e, a parità di questa, è data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità la preferenza è data al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore.
9. Le graduatorie suddivise per profili professionali sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono dichiarati vincitori i candidati che abbiano raggiunto almeno 46 punti. I vincitori vengono nominati nei singoli profili professionali della qualifica funzionale di consigliere con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e vengono collocati nella quota di posti non riservati ai candidati del concorso di cui all'articolo 9 ed eventualmente in soprannumero. I posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.
10. La nomina dei vincitori decorre agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina.
11. Il possesso dei requisiti, qualora non risulti dal fascicolo personale, deve essere documentato dai vincitori secondo la normativa vigente, a pena di decadenza dalla nomina.
12. Le procedure di cui al presente articolo vengono avviate una volta concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 9.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2002
2Parole soppresse al comma 10 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2002