LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 10

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 10
 (Esame-colloquio per l'attribuzione della qualifica di dirigente)
1. In relazione alla perdurante situazione di carenza d'organico della qualifica di dirigente, il personale appartenente al ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni, può essere inquadrato nella qualifica di dirigente.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame-colloquio teso a valutare le esperienze professionali maturate, nonché le capacità di direzione di strutture e hanno effetto, ai fini giuridici, dalla data del conferimento dell'incarico e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.
3. Qualora le funzioni di cui al comma 1 fossero state svolte per periodi non continuativi, l'anzianità nella qualifica di dirigente viene determinata, ai fini giuridici, sommando i periodi degli incarichi dirigenziali conferiti a fronte di effettiva vacanza del titolare e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.
4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 accede alla qualifica di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, nei limiti della disponibilità dell'organico del ruolo unico regionale suddiviso per profili professionali. In mancanza di corrispondenza tra profilo professionale di appartenenza e profilo professionale di accesso ovvero, in carenza di posti nel profilo professionale di accesso, il medesimo personale accede al profilo professionale di dirigente che risulti il più omogeneo per tipo di mansioni, titolo di studio e di professionalità richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo di appartenenza avuto riguardo, in quest'ultima ipotesi, alla minore anzianità nella qualifica di dirigente, quale determinata ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di dirigente e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.
6. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 17/1992.
7. La Commissione giudicatrice dell'esame-colloquio di cui al comma 2 è nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice si applica il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 19, L. R. 20/2002