LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi
130.01 - Comuni e Province
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.00 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
210.01 - Agricoltura

Art. 2 bis
 (Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. Tale esenzione, salvo quanto previsto dal comma 1 bis a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2023, si applica fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), determinata secondo quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).
1 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure
b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo
c)   ( ABROGATA )
e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.
2. 
( ABROGATO )
(5)
3. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 10, L. R. 23/2002
2Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 13, L. R. 1/2003
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 3, L. R. 19/2003
4Articolo interpretato da art. 1, comma 14 bis, L. R. 1/2004 nel testo modificato da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005
5Comma 2 abrogato da art. 8, comma 41, L. R. 1/2007
6Comma 3 abrogato da art. 8, comma 41, L. R. 1/2007
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera a), L. R. 13/2023
8Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera b), L. R. 13/2023
9Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 bis da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 14/2023
10Lettera c) del comma 1 bis abrogata da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 14/2023