1.
Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:
a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;
c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;
e) opere di miglioramento fondiario;
f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
h) strade interpoderali e vicinali;
i) impianti di produzione di energia elettrica;
l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i Consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della
legge 16 dicembre 1993, n. 520, e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.