Art. 3
(Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio di bilancio)
1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l'osservanza delle norme di cui alla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
2. I Consorzi di bonifica sono tenuti al perseguimento dell'equilibrio economico - patrimoniale.
3.
È fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:
a) dell'anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;
b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento dell’ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 12/2003
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 32, L. R. 22/2007
3Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 19, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2014
5Comma 2 ter aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2014
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
7Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
8Comma 2 bis abrogato da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
9Comma 2 ter abrogato da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
10Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 5, lettera d), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 3, comma 5, lettera e), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
12Con DGR 946/2018 si prende atto che l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale avrà effettiva decorrenza dalla predisposizione dei documenti di programmazione relativi all'anno 2020 e dalle conseguenti rilevazioni contabili che saranno eseguite dall'1 gennaio 2020.