2. Con i programmi d'intervento di cui al comma 1 la Regione:
a) favorisce le iniziative, pubbliche e private, che tendono a conservare la biodiversità autoctona e a diffondere la conoscenza e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;
b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;
d) promuove e sostiene la divulgazione, la formazione e l'informazione relative alla conoscenza della biodiversità agricola e forestale;
e) diffonde l'uso e la valorizzazione dei prodotti derivanti dalle razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni.
1Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 28, lettera d), L. R. 15/2014