LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/02/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi

Art. 4
 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2001 un mutuo decennale dell'ammontare presuntivo di lire 185.000 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a lire 25.000 milioni, corrispondente al contributo statale annuo di cui al citato articolo 101, comma 1, della legge 388/2000, concesso a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali a titolo di adeguamento delle risorse attribuite a copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, per otto anni a carico del bilancio statale e per gli ultimi due anni a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva con propria deliberazione le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari; gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui al comma 4 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
4. Per il finanziamento del maggiore fabbisogno di spesa degli enti che esercitano nella regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è autorizzata la spesa di lire 185.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4352 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 1 gravano, per l'ammontare complessivo annuo di lire 25.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002, sulle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 1568 e 1586 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sui medesimi per gli anni dal 2002 al 2011 con la Tabella G, approvata con l'articolo 8, comma 76.
6. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 1, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
7. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via definitiva, per interventi d'investimento relativi al patrimonio indisponibile di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per:
a) l'acquisto, la costruzione e il completamento di immobili;
b) l'acquisto di attrezzature, impianti e altri beni mobili;
c) la manutenzione straordinaria e l'adeguamento dei beni di cui alle lettere a) e b) alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la ristrutturazione degli immobili ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996.
8. Gli interventi d'investimento di cui al comma 7 sono classificati in interventi di rilievo aziendale, se afferenti beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di ciascun ente nell'ambito territoriale, definito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, come modificato dall'articolo 124, comma 1, della legge regionale 47/1993, in cui ha sede lo stesso, e in interventi di rilievo regionale se afferenti beni strumentali all'esercizio di funzioni sovraterritoriali e/o derivanti dalla programmazione sanitaria regionale. La classificazione deve risultare negli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996.
9. I finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi annuali di investimento degli Enti del Servizio sanitario regionale, per la parte relativa agli interventi di cui al comma 7, lettera b), sono erogati in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996 e purché siano stati regolarmente presentati i rendiconti, relativi ad anticipazioni già erogate, i cui termini, secondo la tempistica stabilita dalle modalità di cui alla deliberazione prevista al comma 10, siano venuti a scadenza nell'anno precedente.
9 bis. I finanziamenti regionali in conto capitale per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla costruzione e al completamento di immobili, e lettera c), a esclusione di quanto concernente le attrezzature e i beni mobili, sono revocati qualora l'Ente beneficiario non comunichi alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia l'avvio dei lavori entro diciotto mesi dalla data di approvazione delle variazioni al 31 dicembre del programma annuale degli investimenti di riferimento di cui all' articolo 20 della legge regionale 49/1996.
9 ter. Le disposizioni di cui al comma 9 bis non si applicano ai finanziamenti regionali relativi a interventi di investimento finanziati con quote di parte statale.
10. Le modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi e per la loro rendicontazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione della predetta deliberazione non trovano più applicazione le disposizioni con la stessa incompatibili.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11 bis. Le disposizioni di cui ai commi 9 bis e 9 ter si applicano con riferimento agli investimenti definiti con la programmazione annuale per gli anni 2014 e seguenti, approvata ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 49/1996 .
12. In relazione al disposto di cui al comma 7 sono abrogati:
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 12.2.41.2.223 - capitolo 4399;
b) U.P.B. 12.2.41.2.224 - capitolo 4425.
14.  
( ABROGATO )
15. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di lire 60 milioni per l'anno 2001 all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per attrezzare la direzione al fine di consentire l'effettuazione del test rapido su tutti i bovini in ottemperanza al decreto legge 21 novembre 2000, n. 335. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e relativamente alla maggior spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale un finanziamento di lire 8.452.000.000.
18. La Giunta regionale provvede ad adottare gli atti per la chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche con l'eventuale applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.452 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.452 milioni per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 12.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4395 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20.
L'articolo 50 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 è sostituito dal seguente:
<<Art. 50
 
1. Le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle funzioni di prevenzione ad esse attribuite:
a) curano la distribuzione, presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, di profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS;
b) determinano, previa stipulazione di accordi con le ditte fornitrici, le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta altresì presso i locali pubblici da ballo e in occasione di manifestazioni su aree pubbliche, previa stipulazione di accordi con i soggetti interessati.
3. Le Aziende per i servizi sanitari determinano altresì, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire l'installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di opuscoli esplicativi relativi alle forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori, per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.>>.

21. Gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari per l'attività di cui all'articolo 50 della legge regionale 9/1999, come sostituito dal comma 20, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento di lire 150 milioni annui per il triennio 2001-2003, per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato all'attivazione di una rete integrata di servizi e interventi a favore di persone con autismo, con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio provinciale.
23. Per accedere al finanziamento di cui al comma 22 per l'anno 2001, la Provincia di Pordenone, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve presentare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria apposita domanda corredata di un progetto d'intervento triennale dal quale risultino le azioni che si intendono attuare, suddivise per anno, e i relativi costi.
24. Per accedere al finanziamento di cui al comma 22 per le successive annualità, la Provincia di Pordenone, entro dodici mesi da ogni singola erogazione, trasmette alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, indicando i costi sostenuti e le eventuali modifiche al progetto originale.
25. Per la finalità prevista dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4794 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici, gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture e servizi medesimi è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario.
27. I soggetti interessati devono presentare alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi di cui al comma 26, apposita domanda di contributo, corredata della documentazione a tal fine richiesta.
28. Per la finalità prevista dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia "Santa Lucia" di Budoia un contributo straordinario a sostegno dell'attività svolta nell'ambito del programma "Fai fiorire un sorriso", con attività finalizzate a ospitare bambini provenienti dalle zone contaminate dall'esplosione della centrale di Cernobyl, per soggiorni di cura e risanamento.
30. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa del programma e del relativo preventivo di spesa. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui al comma 29 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4766 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32.  
( ABROGATO )
32 bis.  
( ABROGATO )
33.  
( ABROGATO )
34.  
( ABROGATO )
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ospizio marino di Grado un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire l'adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche nonché la ristrutturazione e l'adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari, con esclusione di funzioni sanitarie.
36. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
37. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 35 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Sugli immobili per l'adeguamento dei quali è concesso il contributo di cui al comma 35 è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.
38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 70 milioni annui, con l'onere di lire 140 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003, con riferimento al capitolo 4882 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa a responsabilità limitata denominata <<Centro formazione professionale Cividale soc. coop. a r.l.>>, con sede a Cividale del Friuli, un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire la ristrutturazione, ampliamento e l'adattamento funzionale delle strutture sede del convitto, con adeguamento alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche.
40. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
41. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 39 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986. Sugli immobili per l'adeguamento dei quali è concesso il contributo di cui al comma 39 è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 600 milioni annui, con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 4934 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Banco alimentare - Comitato del Friuli-Venezia Giulia, finalizzati al sostegno dell'attività svolta dal medesimo per la soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà, nonché per le finalità istituzionali.
44. Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 43 provvede la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, alla quale va presentata la domanda di contributo, corredata di una relazione sull'attività programmata.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico della unità previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4771 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46.  
( ABROGATO )
47.  
( ABROGATO )
48.  
( ABROGATO )
49.  
( ABROGATO )
50.  
( ABROGATO )
51.  
( ABROGATO )
52.  
( ABROGATO )
54. A decorrere dall'anno 2001 gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari per la concessione di contributi, per soggiorni termali, a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate, di cui all'articolo 57 della legge 833/1978, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. La misura dei contributi da concedere ai soggetti beneficiari è fissata con apposito provvedimento del Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali.
55. In relazione a quanto disposto dal comma 54, è abrogato l'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.
56. A decorrere dall'anno 2001 gli oneri derivanti dall'accoglimento di minori e adolescenti in istituti di educazione gestiti dall'Ente friulano di assistenza di Udine, nonché in colonie climatiche gestite dall'associazione denominata "Opera di assistenza delle diocesi della regione Friuli-Venezia Giulia", sono a carico dei Comuni competenti in base alla residenza dei soggetti accolti, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Fondo sociale regionale a carico dell'unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
57. In relazione a quanto disposto dal comma 56, è abrogato l'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 10.
58. In deroga a quanto disposto dal comma 56 e limitatamente all'anno 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente friulano di assistenza di Udine un finanziamento straordinario di lire 250 milioni, a titolo di contributo sulle spese per l'accoglimento, nel primo semestre dell'anno 2001, di minori e adolescenti negli istituti di educazione gestiti dall'associazione medesima. A tal fine l'Ente friulano di assistenza di Udine deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro il 31 marzo 2001, corredata del bilancio preventivo dell'anno 2001 e di una relazione illustrativa delle attività svolte contenente altresì i dati sul numero dei soggetti accolti nel predetto semestre.
59. Per la finalità prevista dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.41.1.248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4792 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60.  
( ABROGATO )
61. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.
62. Le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, si applicano per i bambini nati o adottati a partire dall'1 gennaio 2001. Per i nati fino al 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni previgenti, ivi comprese quelle richiamate al comma 61.
63. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 63.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8463 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. In relazione al disposto di cui al secondo periodo del comma 62, gli eventuali oneri derivanti dai rimborsi ancora dovuti ai Comuni per l'anno 2000, ai sensi della normativa richiamata al comma 61, e dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come previgente, sono a carico dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2001 di cui al comma 63.
65. All'articolo 35, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 48/1996, in fine, è aggiunto il seguente periodo: <<I finanziamenti possono essere utilizzati nella percentuale massima del 15 per cento dell'importo concesso per il funzionamento degli organismi di livello regionale delle associazioni beneficiarie.>>.
66.  
( ABROGATO )
67.  
( ABROGATO )
68. Le domande presentate per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale 2/2000 alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, sono trasmesse al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, e possono essere ritenute valide, previa conferma dell'interessato, per l'accesso ai contributi di cui al comma 66.
69. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzato, a decorrere dall'anno 2001, il limite d'impegno ventennale di lire 1.500 milioni annui, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 19.1.44.2.1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6170 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2020 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
70. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti del settore privato di mercato possono partecipare, secondo le previsioni della programmazione regionale, all'offerta di posti letto in nuclei residenziali per anziani non autosufficienti aventi i requisiti strutturali e organizzativi prescritti dal DPGR n. 083/Pres., dd. 14.02.1990, e successive integrazioni e modifiche, all'allegato "Standard organizzativi e strutturali - Residenze protette".
71. In fase di prima applicazione di quanto disposto dal comma 70, le residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato fanno riferimento alle modalità di autorizzazione al funzionamento e alle procedure transitorie previste dal DPGR n. 083/Pres., dd. 14.02.1990 e dal DPGR n. 0253/Pres., dd. 03.07.1998.
72. Le modalità di accesso, ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, e le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria, attualmente garantite, attraverso il distretto socio-sanitario, agli anziani non autosufficienti ospiti delle residenze pubbliche e di quelle del privato sociale, sono estese agli anziani non autosufficienti, ospiti delle residenze private di cui ai commi 70 e 71. Ai medesimi è altresì esteso l'accesso ai contributi per l'abbattimento delle rette giornaliere, erogati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.
73. Nelle more della riclassificazione delle residenze per anziani, da effettuare in attuazione della legge regionale 10/1998, le residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato operanti ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19, possono incrementare i livelli strutturali e assistenziali in conformità con le indicazioni stabilite con atto di indirizzo della Giunta regionale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
74. Le modalità di accesso, ai sensi della legge regionale 10/1998, e le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria, attualmente garantite a livello territoriale attraverso il distretto socio-sanitario, sono estese agli anziani non autosufficienti ospiti delle residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato che mettono in atto gli adeguamenti di cui al comma 73. Ai medesimi è altresì esteso l'accesso ai contributi per l'abbattimento della retta giornaliera, erogati ai sensi della legge regionale 10/1997, nella misura differenziata stabilita con l'atto di indirizzo di cui al comma 73.
75. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le disposizioni contenute nelle leggi regionali 19 maggio 1988, n. 33, 10/1997, 19/1997 e 10/1998 che risultino incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 70, 71, 72, 73 e 74.
76.  
( ABROGATO )
(9)
77.  
( ABROGATO )
78.  
( ABROGATO )
79.  
( ABROGATO )
80.  
( ABROGATO )
81. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Parole aggiunte al comma 32 da art. 5, comma 62, L. R. 3/2002
2Comma 47 sostituito da art. 4, comma 64, L. R. 1/2003
3Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 4, comma 65, L. R. 1/2003
4Parole aggiunte al comma 32 da art. 8, comma 10, L. R. 12/2003
5Comma 32 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 12/2003
6Comma 46 sostituito da art. 8, comma 15, L. R. 12/2003
7Comma 47 sostituito da art. 8, comma 16, L. R. 12/2003
8Parole aggiunte al comma 39 da art. 3, comma 59, L. R. 1/2004
9Comma 76 abrogato da art. 4, comma 57, L. R. 1/2004
10Comma 77 abrogato da art. 4, comma 57, L. R. 1/2004
11Comma 78 abrogato da art. 4, comma 57, L. R. 1/2004
12Comma 79 abrogato da art. 4, comma 57, L. R. 1/2004
13Comma 32 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1 gennaio 2003.
14Comma 32 bis abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1 gennaio 2003.
15Comma 33 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1 gennaio 2003.
16Comma 34 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1 gennaio 2003.
17Comma 51 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
18Comma 52 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
19Comma 60 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
20Comma 26 sostituito da art. 4, comma 62, L. R. 1/2007
21Comma 27 sostituito da art. 4, comma 62, L. R. 1/2007
22Comma 35 interpretato da art. 4, comma 112, L. R. 1/2007
23Comma 66 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
24Comma 67 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
25Comma 46 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
26Comma 47 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
27Comma 48 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
28Comma 49 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
29Comma 50 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
30Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 1, L. R. 9/2008
31Integrata la disciplina del comma 7 da art. 15, comma 6, L. R. 17/2008
32Integrata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 6, L. R. 17/2008
33Integrata la disciplina del comma 9 da art. 15, comma 6, L. R. 17/2008
34Integrata la disciplina del comma 10 da art. 15, comma 6, L. R. 17/2008
35Integrata la disciplina del comma 11 da art. 15, comma 6, L. R. 17/2008
36Parole soppresse al comma 44 da art. 9, comma 10, L. R. 12/2009
37Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
38Parole aggiunte al comma 43 da art. 7, comma 48, L. R. 18/2011
39Comma 9 bis aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 21/2013
40Comma 9 ter aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 21/2013
41Comma 11 bis aggiunto da art. 49, comma 2, L. R. 21/2013
42Parole aggiunte al comma 7 da art. 8, comma 19, lettera a), L. R. 15/2014
43Parole soppresse al comma 7 da art. 8, comma 19, lettera b), L. R. 15/2014
44Parole sostituite al comma 7 da art. 8, comma 19, lettera c), L. R. 15/2014
45Parole aggiunte alla lettera c) del comma 7 da art. 8, comma 19, lettera d), L. R. 15/2014
46Parole sostituite al comma 9 da art. 8, comma 20, lettera a), L. R. 15/2014
47Parole soppresse al comma 9 da art. 8, comma 20, lettera b), L. R. 15/2014
48Parole sostituite al comma 9 bis da art. 8, comma 21, L. R. 15/2014
49Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 33, comma 25, L. R. 26/2015 , relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 7 a 14 del presente articolo.
50Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 37, comma 11, L. R. 26/2015 , relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 7 a 14 del presente articolo.
51Comma 14 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
52Comma 80 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 12/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/2000.