Art. 13
(Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso)
1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della
legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.
2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.
3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.
4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'
articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40.
Note:
1Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 14
(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)
1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.
2.
La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
j) le misure di contenimento energetico.
Note:
1Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2009