LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 27
 (Norma di coordinamento)
1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della Conferenza alla struttura competente di cui all'articolo 32 ter, comma 4, della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26. Tale richiesta è comunicata all'autorità procedente che dispone l'archiviazione del procedimento in corso.
2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro l'1 gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla legge regionale 46/1986; conseguentemente a decorrere dalla medesima data sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 46/1986.