LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 2
 (Principi e ambito di applicazione)
1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.
2. È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.
3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.
4. L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.
5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.
6. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nell'applicazione della direttiva 2006/123/CE; le procedure e le formalità necessarie per accedere alle attività di servizi e per esercitarle comprendono, in particolare, le dichiarazioni, le notifiche e le istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, incluse le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi, ordini e associazioni professionali, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE;
c) lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b), in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.
7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2009