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Indice:
L.R. n. 3/2001
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
CAPO II
Art. 9
Art. 10
CAPO III
Art. 11
Art. 12
Art. 12 bis
Art. 12 ter
CAPO IV
Art. 13
Art. 14
CAPO V
Art. 15
Art. 16
CAPO VI
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
CAPO VII
Art. 26
Art. 27
CAPO VIII
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
CAPO IX
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
CAPO X
Art. 36
Leggi regionali
Legge regionale
12 febbraio 2001
, n.
3
Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 16/02/2001 N. 002
Data di entrata in vigore:
03/03/2001
Allegati:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Materia:
420.01
-
Opere pubbliche
130.01
-
Comuni e Province
210.01
-
Agricoltura
220.01
-
Industria
220.02
-
Commercio
220.03
-
Artigianato
230.03
-
Professioni turistiche
410.01
-
Urbanistica
440.01
-
Beni ambientali
440.04
-
Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 13
(Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso)
(1)
1.
Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della
legge regionale 7/2000
, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.
2.
La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.
3.
Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.
4.
Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'
articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40
.
Note:
1
Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2009
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative