LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 9
 (Istituzione e gestione dello sportello unico)
1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.
2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 13/2009
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 13/2009