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Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/2001
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 5
 (Richiesta di referendum da parte di un quinto dei consiglieri regionali)
1. Qualora la richiesta prevista dall'articolo 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.
2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuarne il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.