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Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/2001
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 11
 (Modalità di votazione)
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 223/1967, e successive modificazioni e integrazioni.