LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/12/2001
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 9
 (Indizione del referendum)
1. Il referendum è indetto dal Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio di Presidenza.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 2, del testo di altre leggi regionali di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente della Regione può ritardare, fino a tre mesi oltre il termine previsto dal comma 1, l'indizione del referendum, in modo che i referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.