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Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/2001
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 7
 (Verifica della richiesta di referendum)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide sulla legittimità della richiesta.
2. L'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di cui all'articolo 12 dello Statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l'Ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.
3. La decisione sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Regione, nonché al consigliere regionale delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.