LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/2001
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 4
 (Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum)
1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:
<<Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.