LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 27

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 4
 (Estensione dell'obbligo di esposizione)
1. È fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica italiana, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle sedi della Giunta regionale, degli uffici distaccati della Regione e nelle sedi degli enti locali e degli altri organismi pubblici.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.