LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 3
 (Modalità attuative)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al DOCUP in conformità al DOCUP stesso e al complemento di programmazione, di cui all'articolo 9, lettera m), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, anche relativamente agli aiuti ivi previsti e autorizzati dalla Commissione europea in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per la materia e d'intesa con l'Assessore agli affari europei, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento.
3. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP. Le deliberazioni della Giunta regionale determinano l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1.
4. I direttori regionali e di Servizio autonomo preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali di cui al comma 3, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazione di pagamento alla Friulia SpA relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP.
5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore regionale agli affari europei, a individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti presentati nell'ambito del DOCUP, sussista la necessità di indire apposita gara per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione.
6. Gli esperti e i consulenti di cui al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nella materia di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgono o abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione del DOCUP, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione del DOCUP stesso. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.