LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 25

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 7
 (Commissione provinciale ricorsi)
1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, a una Commissione provinciale ricorsi istituita presso l'Azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia e composta da:
a) un dirigente medico di II livello, in qualità di presidente, designato dall'Azienda sanitaria;
b) un dirigente medico di I livello, designato dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto;
c) un medico designato congiuntamente dalle rappresentanze provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

2. La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari ove ha sede la Commissione.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.