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Legge regionale 27 novembre 2001, n. 25

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 6
 (Modalità di concessione delle prestazioni sanitarie aggiuntive)
1. Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono concesse nella forma indiretta dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
2. I destinatari interessati presentano all'Azienda di cui al comma 1 domanda di concessione delle prestazioni, su moduli appositamente predisposti, nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 15 marzo di ogni anno.
3. Le domande sono istruite mediante effettuazione di visita medica, eventualmente anche specialistica o domiciliare, al fine di accertare l'utilità terapeutica della prestazione sanitaria richiesta con riferimento alle finalità di cui agli articoli 4 e 5. L'istruttoria accerta altresì le condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 2. L'esito dell'istruttoria è comunicato all'interessato entro e non oltre il 30 aprile.
4. Avverso le determinazioni di cui al comma 3 è ammessa la presentazione di ricorso, in carta semplice, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 7, entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito.
5. Per realizzare condizioni di omogeneità nell'applicazione della presente legge, le Aziende per i servizi sanitari possono stipulare intese o altre forme di collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative dei destinatari di cui all'articolo 2.