LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 25

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 5
 (Soggiorni terapeutici)
1. I soggiorni terapeutici hanno finalità convalescenziale e si effettuano, per un periodo massimo di giorni ventuno, in località marine, montane, lacustri e collinari. Essi sono riconosciuti a soggetti che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli delle località di abituale dimora.