LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 25

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 4
 (Cure climatiche e termali)
1. Le cure climatiche e termali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, sono costituite da un periodo di cura di giorni ventuno, quale fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o complicazione dell'infermità pensionata nonché di patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l'infermità principale.
2. I soggetti titolari di assegni di superinvalidità sono ammessi alle cure climatiche in deroga alle condizioni di cui al comma 1, al solo titolo della loro minorazione.