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Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 25

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 3
 (Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria)
1. Sono considerate prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria da concedere ai destinatari di cui all'articolo 2 le cure climatiche e termali e i soggiorni terapeutici, limitatamente alle prestazioni per le quali vi sia in letteratura scientifica evidenza di efficacia secondo i criteri della <<evidence based medicine>>, sulla base di direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai destinatari delle prestazioni aggiuntive di assistenza di cui al comma 1, e nell'ambito delle stesse, per i quali risulta comprovata l'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, è riconosciuta la presenza di un accompagnatore, dagli stessi indicato, per l'intero periodo di fruizione delle prestazioni.