LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 2001, n. 23

Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2001
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Interventi nei settori produttivi)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA fino alla concorrenza di lire 25.000 milioni a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 2 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis", anche per finalità diverse dagli investimenti.
2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.
3. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e le caratteristiche delle imprese di servizio sono stabilite con regolamento.
4. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
5. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
6. La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L10 del 13 gennaio 2001.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1358 (2.1.263.3.10.28) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, con particolare attenzione alle imprese giovanili e femminili>> e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 2001.
8. Al fine di promuovere e consolidare l'imprenditoria femminile le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale secondo la regola "de minimis", nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili, per investimenti da realizzare da parte di piccole imprese appartenenti ai settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e agriturismo e dei servizi con unità locale ubicata sul territorio regionale e rientranti nelle tipologie di cui al comma 9 attraverso fondi somministrati dall'Amministrazione regionale.
9. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 8 le piccole imprese, così definite secondo le normative di settore, che rispondono ai seguenti requisiti:
a) imprese individuali gestite da donne;
b) società di persone e società cooperative, costituite in misura non inferiore all'80 per cento da donne;
c) società di capitali, con limitazione alle società a responsabilità limitata, le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 75 per cento a donne e il cui organo di amministrazione sia costituito per almeno il 75 per cento da donne.
10. I requisiti di cui al comma 9 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo e permanere per almeno due anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo stesso. Si applicano le limitazioni previste dalla normativa comunitaria vigente per l'applicazione del regime "de minimis".
11. L'ammontare delle spese ammissibili a contributo non può essere inferiore a lire 10 milioni e non può superare lire 20 milioni. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute sugli stessi investimenti ai sensi di norme regionali, statali e comunitarie.
12. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale sovvenziona le CCIAA come segue:
a) CCIAA di Trieste lire 200 milioni;
b) CCIAA di Gorizia lire 175 milioni;
c) CCIAA di Udine lire 365 milioni;
d) CCIAA di Pordenone lire 260 milioni.
13. Le CCIAA predispongono e approvano i bandi contenenti le modalità per l'accesso ai contributi e le condizioni di priorità per la formazione delle graduatorie, provvedono all'istruttoria delle domande e all'erogazione dei contributi. A seguito dell'approvazione dei bandi, le sovvenzioni di cui al comma 12 sono erogate, anche in via di anticipazione, dalla Direzione regionale dell'industria; con i decreti di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.
14. I beni oggetto dell'agevolazione sono soggetti a vincolo di destinazione per cinque anni nel caso di beni immobili e per due anni nel caso di beni mobili dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Il mantenimento del vincolo riguarda anche i soggetti beneficiari dell'incentivo.
15. Per le finalità previste dai commi 8 e 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.2.1609 <<Interventi a favore dell'imprenditoria femminile>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 23 - programma 23.1 - rubrica n. 62 - spese d'investimento - con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 8018 (2.1.238.3.10.28) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - con la denominazione <<Finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la concessione di contributi a sostegno della piccola imprenditoria femminile>>.
16. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 15, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento di pari importo iscritto a fondo globale sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 119 del prospetto D/2), il cui stanziamento per l'anno 2001 è conseguentemente ridotto di pari importo.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'INPS l'importo di lire 100 milioni per completare il pagamento delle indennità di maternità, per i figli nati o adottati entro il 31 dicembre 1999, alle donne non occupate in possesso dei requisiti previsti dalle norme del Titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8462 (2.1.161.2.08.34) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio del lavoro e della previdenza - con la denominazione <<Assegnazione all'INPS per il completamento del pagamento delle indennità di maternità, per i figli nati o adottati entro il 31 dicembre 1999, alle donne non occupate>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.
19. 
( ABROGATO )
(1)
20. 
( ABROGATO )
(2)
21. In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, gli interessi maturati al 31 dicembre 2000 sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996, pari a lire 800.105.308, sono iscritti sulla unità previsionale di base 4.3.850 <<Recupero di interessi dalla "Friulia SpA" - obiettivo 2>> che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1462 (4.3.6) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione <<Recupero dalla Finanziaria regionale "Friulia SpA" delle somme derivanti dagli interessi sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del Docup obiettivo 2 1994 - 1996>> e corrispondentemente sull'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 19 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Comma 20 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
3Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 14, L. R. 11/2009
4Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 15, L. R. 11/2009
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 16, L. R. 11/2009
6Integrata la disciplina del comma 5 da art. 14, comma 17, L. R. 11/2009
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera b), L. R. 11/2009
8Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 13, comma 10, L. R. 22/2010
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 19, L. R. 2/2012
10Integrata la disciplina del comma 4 da art. 13, comma 8, L. R. 15/2014